Nell’ambito di un procedimento di delibazione di un provvedimento giurisdizionale emesso da un’autorità giudiziaria belga, la Prima Sezione della Corte di cassazione stabilisce con una sentenza che le astreintes non sono incompatibili con l’ordine pubblico italiano. Più d’uno costituiscono i motivi di interesse della decisione che costituiscono lo spunto perle riflessione dell’autore del commento. Si rileva anzitutto la circostanza che la Suprema Corte affronta per la prima volta, risolvendolo in senso positivo, il tema del riconoscimento e dell’esecutività nel nostro Paese di un provvedimento giurisdizionale emesso da un’Autorità giudiziaria straniera contenente appunto l’applicazione della misura dell’astreinte. Viene poi evidenziato come, nel precisare la distinzione tra astreintes e danni punitivi, la Corte formula poi alcune considerazioni sulle funzioni della responsabilità civile: valutazioni che lasciano aleggiare un mutamento nell’indirizzo, fino ad ora negativo, sulla compatibilità dei punitive damages con il nostro ordinamento Messo in luce il contenuto della sentenza, l’autore formula alcune riflessioni in ordine alla portata prospettica della decisione della Cassazione. In particolare, si evidenzia come l’opinion della Prima Sezione della Cassazione pare suscettibile di porre le premesse per un’interpretazione evolutiva sul tema della compatibilità dei puntive damages con il nostro ordinamento. In conclusione, l’A. afferma in particolare che nel frangente in cui una decisione contenente una condanna del tortfeasor a «danni punitivi» giungesse al vaglio delle nostre Corti, sia fortemente da dubitare che ad essa possa venir negata la delibazione.

Le astreintes sono compatibili con l’ordine pubblico interno. E i punitive damages?

VENCHIARUTTI, ANGELO
2015-01-01

Abstract

Nell’ambito di un procedimento di delibazione di un provvedimento giurisdizionale emesso da un’autorità giudiziaria belga, la Prima Sezione della Corte di cassazione stabilisce con una sentenza che le astreintes non sono incompatibili con l’ordine pubblico italiano. Più d’uno costituiscono i motivi di interesse della decisione che costituiscono lo spunto perle riflessione dell’autore del commento. Si rileva anzitutto la circostanza che la Suprema Corte affronta per la prima volta, risolvendolo in senso positivo, il tema del riconoscimento e dell’esecutività nel nostro Paese di un provvedimento giurisdizionale emesso da un’Autorità giudiziaria straniera contenente appunto l’applicazione della misura dell’astreinte. Viene poi evidenziato come, nel precisare la distinzione tra astreintes e danni punitivi, la Corte formula poi alcune considerazioni sulle funzioni della responsabilità civile: valutazioni che lasciano aleggiare un mutamento nell’indirizzo, fino ad ora negativo, sulla compatibilità dei punitive damages con il nostro ordinamento Messo in luce il contenuto della sentenza, l’autore formula alcune riflessioni in ordine alla portata prospettica della decisione della Cassazione. In particolare, si evidenzia come l’opinion della Prima Sezione della Cassazione pare suscettibile di porre le premesse per un’interpretazione evolutiva sul tema della compatibilità dei puntive damages con il nostro ordinamento. In conclusione, l’A. afferma in particolare che nel frangente in cui una decisione contenente una condanna del tortfeasor a «danni punitivi» giungesse al vaglio delle nostre Corti, sia fortemente da dubitare che ad essa possa venir negata la delibazione.
2015
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