Secondo il più recente orientamento espresso dalla Cassazione, l’utilizzo delle perdite fiscali pregresse a riduzione del reddito imponibile conseguito in una data annualità costituirebbe una opzione, per il contribuente, da esercitare in sede dichiarativa. In tal senso, quindi, l’indicazione in dichiarazione delle perdite da utilizzare manifesterebbe un’«espressione di volontà negoziale» del contribuente, una scelta discrezionale eventualmente emendabile secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui all’art. 1427 c.c. ss.Tale (improprio) inquadramento della disciplina del riporto delle perdite pregresse esplica effetti nell’ipotesi di utilizzo delle perdite a scomputo dei maggiori imponibili accertati dall’Amministrazione finanziaria, ed in particolare nel caso in cui le predette perdite non siano state indicate dal contribuente in dichiarazione. In tali circostanze, infatti, l’orientamento dei Giudici di Cassazione è nel senso di negare la compensabilità delle predette perdite, le cui modalità di utilizzo spetterebbero al solo contribuente senza possibilità di intervento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Accertamento di un maggior imponibile e scomputo delle perdite pregresse: quando una banale attività liquidatoria diventa un dramma

STEVANATO, DARIO
2015-01-01

Abstract

Secondo il più recente orientamento espresso dalla Cassazione, l’utilizzo delle perdite fiscali pregresse a riduzione del reddito imponibile conseguito in una data annualità costituirebbe una opzione, per il contribuente, da esercitare in sede dichiarativa. In tal senso, quindi, l’indicazione in dichiarazione delle perdite da utilizzare manifesterebbe un’«espressione di volontà negoziale» del contribuente, una scelta discrezionale eventualmente emendabile secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui all’art. 1427 c.c. ss.Tale (improprio) inquadramento della disciplina del riporto delle perdite pregresse esplica effetti nell’ipotesi di utilizzo delle perdite a scomputo dei maggiori imponibili accertati dall’Amministrazione finanziaria, ed in particolare nel caso in cui le predette perdite non siano state indicate dal contribuente in dichiarazione. In tali circostanze, infatti, l’orientamento dei Giudici di Cassazione è nel senso di negare la compensabilità delle predette perdite, le cui modalità di utilizzo spetterebbero al solo contribuente senza possibilità di intervento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
2015
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