La Cassazione, smentendo due gradi favorevoli ai contribuenti e un orientamento che appariva consolidato, ha accolto senza nemmeno motivare la tesi erariale circa la non spettanza dell’im- posta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine, nei casi in cui sia prevista contrattual- mente la facoltà per la banca di recedere dal contratto per giustificato motivo. Si tratta di una tesi erronea, affermata in relazione ad una apertura di credito ipotecaria, che confonde il reces- so per giusta causa - peraltro conforme all’art. 1186 c.c. - con quello «ad nutum», e che potreb- be impattare anche sui mutui ipotecari per l’acquisto di abitazioni, in cui è sempre presente una clausola cautelativa che consente alla banca di risolvere anticipatamente il contratto. Si confer- mano dunque sotto un ulteriore profilo gli esiti destabilizzanti di una giurisprudenza di legitti- mità sempre più in difficoltà, anche perché alle prese con carichi di lavoro ingestibili. Sarebbe in effetti da chiedersi, atteso il livello delle pronunce del giudice di legittimità, se non valga la pena di circoscriverne l’accesso secondo criteri di importanza della causa o di rilevanza dei diritti in gioco, accontentandosi per il resto di un doppio grado di giudizio.

Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine e spettanza dell'agevolazione

STEVANATO, DARIO
2015-01-01

Abstract

La Cassazione, smentendo due gradi favorevoli ai contribuenti e un orientamento che appariva consolidato, ha accolto senza nemmeno motivare la tesi erariale circa la non spettanza dell’im- posta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine, nei casi in cui sia prevista contrattual- mente la facoltà per la banca di recedere dal contratto per giustificato motivo. Si tratta di una tesi erronea, affermata in relazione ad una apertura di credito ipotecaria, che confonde il reces- so per giusta causa - peraltro conforme all’art. 1186 c.c. - con quello «ad nutum», e che potreb- be impattare anche sui mutui ipotecari per l’acquisto di abitazioni, in cui è sempre presente una clausola cautelativa che consente alla banca di risolvere anticipatamente il contratto. Si confer- mano dunque sotto un ulteriore profilo gli esiti destabilizzanti di una giurisprudenza di legitti- mità sempre più in difficoltà, anche perché alle prese con carichi di lavoro ingestibili. Sarebbe in effetti da chiedersi, atteso il livello delle pronunce del giudice di legittimità, se non valga la pena di circoscriverne l’accesso secondo criteri di importanza della causa o di rilevanza dei diritti in gioco, accontentandosi per il resto di un doppio grado di giudizio.
2015
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