Può configurarsi il concorso fra il delitto di atti persecutori (il c.d. stalking: art. 612-bis c.p.) e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.), data la diversità dei beni giuridici tutelati: l’uno la libertà morale della persona, l’altro la corretta amministrazione della giustizia, posto l’interesse dello Stato ad impedire che la privata violenza si sostituisca all’esercizio della funzione giurisdizionale in occasione dell’insorgere di una controversia. E' quanto enunciato nella sentenza 18 maggio 2016, n. 20696.
Lo stalking può concorrere con l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni
PITTARO, PAOLO
2016-01-01
Abstract
Può configurarsi il concorso fra il delitto di atti persecutori (il c.d. stalking: art. 612-bis c.p.) e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.), data la diversità dei beni giuridici tutelati: l’uno la libertà morale della persona, l’altro la corretta amministrazione della giustizia, posto l’interesse dello Stato ad impedire che la privata violenza si sostituisca all’esercizio della funzione giurisdizionale in occasione dell’insorgere di una controversia. E' quanto enunciato nella sentenza 18 maggio 2016, n. 20696.File in questo prodotto:
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