Il diritto all’acqua non è stato percepito come diritto fondamentale fino a una determinata scansione nel processo storico. In effetti, a livello internazionale per molto tempo è mancata un’esplicita formulazione normativa del diritto soggettivo all’acqua e l’espressa qualificazione dell’acqua dolce come possibile oggetto di un diritto collettivo. L’ordinamento internazionale ha concorso a colmare la lacuna, sebbene solo in tempi molto recenti. Il 28 luglio 2010 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la Risoluzione 64/292 che riconosce l’accesso ad un’acqua sicura e pulita e all’igiene come un diritto umano (Human Right to Water and Sanitation HRWS). Con la richiamata Risoluzione il diritto all’acqua è riconosciuto come un diritto universale e fondamentale. A livello di singoli ordinamenti la maggior parte delle Costituzioni dei Paesi europei, come anche la Costituzione italiana, non contengono alcun riferimento al diritto all’acqua, né in modo diretto, né in modo indiretto richiamandosi per lo più ai diritti sociali. Solo la Slovacchia (art. 4) e di recente la Slovenia (art. 70.a) hanno previsto nelle loro Costituzioni rispettivamente l’acqua come proprietà pubblica e il diritto all’acqua potabile. In Slovenia si è conclusa l’iniziativa popolare di raccolta di firme con il motto “insapore, incolore e senza proprietari: l’acqua è libertà” che ha innestato la procedura di revisione della Costituzione e la promulgazione dell’art. 70.a. L’espressa previsione costituzionale rappresenta un importante passo in avanti nella costituzionalizzazione e pertanto nella protezione al massimo livello del diritto all’acqua. In questo momento storico la costituzionalizzazione del diritto all’acqua s’inserisce in una trama caratterizzata da più fattori che non sono solo i cambiamenti climatici, la tutela dell’ecosistema e dell’ambiente, la protezione della salute ma anche la crisi economica, finanziaria e sociale e la cedevolezza delle sovranità nazionali degli Stati europei, aspetti che al pari del clima e dell’ecosistema sono in grado minacciare la fruibilità e l’accesso all’acqua.
La protezione costituzionale del diritto all’acqua pubblica tra crisi finanziaria e diritti umani. L’art. 70.a della Costituzione slovena sul “Diritto all’acqua potabile”
CRISMANI, ANDREA
2016-01-01
Abstract
Il diritto all’acqua non è stato percepito come diritto fondamentale fino a una determinata scansione nel processo storico. In effetti, a livello internazionale per molto tempo è mancata un’esplicita formulazione normativa del diritto soggettivo all’acqua e l’espressa qualificazione dell’acqua dolce come possibile oggetto di un diritto collettivo. L’ordinamento internazionale ha concorso a colmare la lacuna, sebbene solo in tempi molto recenti. Il 28 luglio 2010 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la Risoluzione 64/292 che riconosce l’accesso ad un’acqua sicura e pulita e all’igiene come un diritto umano (Human Right to Water and Sanitation HRWS). Con la richiamata Risoluzione il diritto all’acqua è riconosciuto come un diritto universale e fondamentale. A livello di singoli ordinamenti la maggior parte delle Costituzioni dei Paesi europei, come anche la Costituzione italiana, non contengono alcun riferimento al diritto all’acqua, né in modo diretto, né in modo indiretto richiamandosi per lo più ai diritti sociali. Solo la Slovacchia (art. 4) e di recente la Slovenia (art. 70.a) hanno previsto nelle loro Costituzioni rispettivamente l’acqua come proprietà pubblica e il diritto all’acqua potabile. In Slovenia si è conclusa l’iniziativa popolare di raccolta di firme con il motto “insapore, incolore e senza proprietari: l’acqua è libertà” che ha innestato la procedura di revisione della Costituzione e la promulgazione dell’art. 70.a. L’espressa previsione costituzionale rappresenta un importante passo in avanti nella costituzionalizzazione e pertanto nella protezione al massimo livello del diritto all’acqua. In questo momento storico la costituzionalizzazione del diritto all’acqua s’inserisce in una trama caratterizzata da più fattori che non sono solo i cambiamenti climatici, la tutela dell’ecosistema e dell’ambiente, la protezione della salute ma anche la crisi economica, finanziaria e sociale e la cedevolezza delle sovranità nazionali degli Stati europei, aspetti che al pari del clima e dell’ecosistema sono in grado minacciare la fruibilità e l’accesso all’acqua.File | Dimensione | Formato | |
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