Il contributo è volto in primo luogo ad illustrare la natura delle misure di prevenzione alla luce della Costituzione. Pur essendo infatti misure consosciute nell'ordinamento statutario la Costituzione repubblicana non ne fa espressa menzione. Stando così le cose, la dottrina da sempre si è interrogata sulla loro compatibilità con diverse norme della Costituzione. Profili di criticità emergono, tra l'altro, rispetto agli artt. 13, 24, 27 Cost. Su tali misure si è poi sviluppata, soprattutto nel passato, una nutrita giurisprudenza costituzionale. Essa non sono ha cercato di chiarire la collocazione di esse, e la loro giustificazione ultima, ma ne ha anche evidenziato le similitudini (e le distonie) rispetto alle misure di sicurezza, queste ultime previste dalla Costituzione, per poi occuparsi di diversi profili di contrasto con varie norme della Costituzione. Oltre a quelle sopra citate molte questioni ruotano attorno all'art. 3 Cost.: non è infatti raro che vari tentativi di comparazione siano messi in atto, ad opera dei giudici rimettenti, non solo con la disclipina delle misure di sicurezza ma anche, più in generale, rispetto al processo penale e alle sue regole. Non sono stati poi trascurati gli effetti che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, unitamente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, hanno prodotto con riguardo alla complessiva ricostruzione delle misure in esame, anche tenendo conto della più recente giurisprudenza della Corte Edu che, con la sentenza De Tommaso c. Italia del 2017 ha introdotto significativi elementi di novità Da tale messe di giurisprudenza, sia interna che sovranazionale, si sono tratte indicazioni utili per una ricostruzione della nozione di "libertà personale". In conclusione ci si è soffermati sulle prospettive che riguardano le misure di prevenzione personali anche con riferimento a misure di recente introdotte per far fronte a situazioni di emergenza che negli ultimi anni si sono a più riprese registrate. Si sono poi messi in evidenza alcuni di profili di criticità, ancora non sviluppati dalla giurisprudenza, con alcune norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Le misure di prevenzione tra giurisprudenza costituzionale e giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

DOLSO, GIAN PAOLO
2017-01-01

Abstract

Il contributo è volto in primo luogo ad illustrare la natura delle misure di prevenzione alla luce della Costituzione. Pur essendo infatti misure consosciute nell'ordinamento statutario la Costituzione repubblicana non ne fa espressa menzione. Stando così le cose, la dottrina da sempre si è interrogata sulla loro compatibilità con diverse norme della Costituzione. Profili di criticità emergono, tra l'altro, rispetto agli artt. 13, 24, 27 Cost. Su tali misure si è poi sviluppata, soprattutto nel passato, una nutrita giurisprudenza costituzionale. Essa non sono ha cercato di chiarire la collocazione di esse, e la loro giustificazione ultima, ma ne ha anche evidenziato le similitudini (e le distonie) rispetto alle misure di sicurezza, queste ultime previste dalla Costituzione, per poi occuparsi di diversi profili di contrasto con varie norme della Costituzione. Oltre a quelle sopra citate molte questioni ruotano attorno all'art. 3 Cost.: non è infatti raro che vari tentativi di comparazione siano messi in atto, ad opera dei giudici rimettenti, non solo con la disclipina delle misure di sicurezza ma anche, più in generale, rispetto al processo penale e alle sue regole. Non sono stati poi trascurati gli effetti che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, unitamente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, hanno prodotto con riguardo alla complessiva ricostruzione delle misure in esame, anche tenendo conto della più recente giurisprudenza della Corte Edu che, con la sentenza De Tommaso c. Italia del 2017 ha introdotto significativi elementi di novità Da tale messe di giurisprudenza, sia interna che sovranazionale, si sono tratte indicazioni utili per una ricostruzione della nozione di "libertà personale". In conclusione ci si è soffermati sulle prospettive che riguardano le misure di prevenzione personali anche con riferimento a misure di recente introdotte per far fronte a situazioni di emergenza che negli ultimi anni si sono a più riprese registrate. Si sono poi messi in evidenza alcuni di profili di criticità, ancora non sviluppati dalla giurisprudenza, con alcune norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
2017
30-nov-2017
Pubblicato
http://www.archiviopenale.it/le-misure-di-prevenzione-tra-giurisprudenza-costituzionale-e-giurisprudenza-della-corte-europea-dei-diritti-delluomo/articoli/15262
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