Il contributo muove da una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo avente ad oggetto un caso riguardante la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Sia la giurisprudenza della Corte costituzionale sia quella dellla Corte di Strasburgo si sono in diverse occasioni pronunciate su tali misure. La pronuncia si segnala per aver rilevato diversi profili di contrasto tra la disciplina vigente in materia e il principio di determinatezza, declinato anche come "prevedibilità". Sia le fattispecie legali che le prescrizioni ad esse legate non sono conformi ai principi in parola essendo la legge al riguardo troppo vaga e dai contorni indeterminati: ciò rende in effetti poco prevedibili i comportamenti che possono dare adito all'irrogazione di misure di prevenzione. Nel contributo si esaminano anche una serie di precedenti della Corte europea, sia remoti che recenti, soprattutto nell'ottica dell'individuazione del concetto di libeertà personale e della sua distiinzione rispetto alla libertà di circolazione (la prima tutelata dall'art. 5 della Convenzione, la seconda dall'art. 2 Prot. 4). Un ulteriore profilo di interesse sta nel fatto che la pronuncia, destinata a produrre effetti di non poco momento nel nostro ordinamento, è accompagnata da diverse opinioni concorrenti o parzialmente dissenzienti, alcune argomentate in modo diffuso ed approfondito.
La sentenza "De Tommaso" della Corte Edu in materia di misure di prevenzione: una prima crepa nel sistema
Dolso Gian Paolo
2017-01-01
Abstract
Il contributo muove da una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo avente ad oggetto un caso riguardante la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Sia la giurisprudenza della Corte costituzionale sia quella dellla Corte di Strasburgo si sono in diverse occasioni pronunciate su tali misure. La pronuncia si segnala per aver rilevato diversi profili di contrasto tra la disciplina vigente in materia e il principio di determinatezza, declinato anche come "prevedibilità". Sia le fattispecie legali che le prescrizioni ad esse legate non sono conformi ai principi in parola essendo la legge al riguardo troppo vaga e dai contorni indeterminati: ciò rende in effetti poco prevedibili i comportamenti che possono dare adito all'irrogazione di misure di prevenzione. Nel contributo si esaminano anche una serie di precedenti della Corte europea, sia remoti che recenti, soprattutto nell'ottica dell'individuazione del concetto di libeertà personale e della sua distiinzione rispetto alla libertà di circolazione (la prima tutelata dall'art. 5 della Convenzione, la seconda dall'art. 2 Prot. 4). Un ulteriore profilo di interesse sta nel fatto che la pronuncia, destinata a produrre effetti di non poco momento nel nostro ordinamento, è accompagnata da diverse opinioni concorrenti o parzialmente dissenzienti, alcune argomentate in modo diffuso ed approfondito.File | Dimensione | Formato | |
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