Nella redazione del ricorso per cassazione il ricorrente non può limitarsi ad effettuare un mero “assemblaggio” degli atti depositati nei precedenti gradi di giudizio, in quanto in tal modo, seppur precisando i motivi di impugnazione, omette di evidenziare al giudice di legittimità “i fatti rilevanti in funzione della comprensione dei motivi stessi”. Essendo la tecnica del “copia e incolla” controproducente e contraria alla rapidità dei processi, il nostro ordinamento già contempla gli strumenti necessari per arginare l’utilizzo abusivo di tale tecnica, strumenti ai quali i giudici ricorrono spesso, soprattutto nei giudizi avanti la Cassazione.
Abuso del mero “copia e incolla” dei precedenti atti processuali
Dario Stevanato;
2017-01-01
Abstract
Nella redazione del ricorso per cassazione il ricorrente non può limitarsi ad effettuare un mero “assemblaggio” degli atti depositati nei precedenti gradi di giudizio, in quanto in tal modo, seppur precisando i motivi di impugnazione, omette di evidenziare al giudice di legittimità “i fatti rilevanti in funzione della comprensione dei motivi stessi”. Essendo la tecnica del “copia e incolla” controproducente e contraria alla rapidità dei processi, il nostro ordinamento già contempla gli strumenti necessari per arginare l’utilizzo abusivo di tale tecnica, strumenti ai quali i giudici ricorrono spesso, soprattutto nei giudizi avanti la Cassazione.File | Dimensione | Formato | |
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