La recente normativa sul riordino territoriale ha sostituito l’ente “Provincia” con quello di “area vasta”. Mentre la prima figura deriva da un preciso disegno di organizzazione dello spazio politico, erede del progetto centralista napoleonico, al secondo lemma non corrisponde un chiaro significato. Con questa denominazione infatti alla fine del secolo scorso vennero individuati da alcune amministrazioni regionali degli ambiti sovrapprovinciali di erogazione di servizi al fine di superare le rigidità della maglia amministrativa delle Province. Invece la legge 56 del 2014 ha mutuato tale termine per indicare il contenitore degli spazi amministrativi entro i quali sviluppare i servizi già gestiti dagli enti provinciali. Il fatto che tali spazi corrispondessero alle estensioni delle ex Province non è stato sufficiente per suggerire fin da subito al legislatore le potenziali difficoltà nell’applicazione della norma. Il racconto di quanto ciò abbia prodotto all’interno di due distinte regioni, una a statuto ordinario e una a statuto speciale, nel caso la Toscana e il Friuli Venezia Giulia, esemplifica le conseguenze d un simile atteggiamento.

Le conseguenze dell’Area vasta ex legge 56: spunti dalle esperienze di Toscana e Friuli Venezia Giulia

Zilli, Sergio
2017-01-01

Abstract

La recente normativa sul riordino territoriale ha sostituito l’ente “Provincia” con quello di “area vasta”. Mentre la prima figura deriva da un preciso disegno di organizzazione dello spazio politico, erede del progetto centralista napoleonico, al secondo lemma non corrisponde un chiaro significato. Con questa denominazione infatti alla fine del secolo scorso vennero individuati da alcune amministrazioni regionali degli ambiti sovrapprovinciali di erogazione di servizi al fine di superare le rigidità della maglia amministrativa delle Province. Invece la legge 56 del 2014 ha mutuato tale termine per indicare il contenitore degli spazi amministrativi entro i quali sviluppare i servizi già gestiti dagli enti provinciali. Il fatto che tali spazi corrispondessero alle estensioni delle ex Province non è stato sufficiente per suggerire fin da subito al legislatore le potenziali difficoltà nell’applicazione della norma. Il racconto di quanto ciò abbia prodotto all’interno di due distinte regioni, una a statuto ordinario e una a statuto speciale, nel caso la Toscana e il Friuli Venezia Giulia, esemplifica le conseguenze d un simile atteggiamento.
2017
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