La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’articolo 11 del decreto-legge n. 138/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011. L’articolo aveva per oggetto la disciplina dei tirocini formativi c.d. extracurriculari.Il giudizio di legittimità è stato promosso, con autonomi ricorsi, dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria e dalla Sardegna: le cinque Regioni hanno proposto questione di legittimità costituzionale con riguardo agli art. 117, quarto e sesto comma, 118 e 117 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). La sentenza di incostituzionalità ribadisce l’esclusiva competenza normativa in materia alle Regioni e questa, però, travolge solamente l’articolo 11 del decreto legge 138/2011, senza che tali effetti siano automaticamente estesi a qualsiasi altra norma. I principi generali delineati in materia dall’articolo 18 della legge 196/1997 rimangono vigenti ed hanno una efficacia immediatamente sostitutiva e diretta applicazione laddove manca la normativa regionale.
Nota a sentenza n. 287 del 2012 della Corte Costituzionale. Competenza nella regolamentazione dei tirocini non curriculari
Perich Luisa
2013-01-01
Abstract
La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’articolo 11 del decreto-legge n. 138/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011. L’articolo aveva per oggetto la disciplina dei tirocini formativi c.d. extracurriculari.Il giudizio di legittimità è stato promosso, con autonomi ricorsi, dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria e dalla Sardegna: le cinque Regioni hanno proposto questione di legittimità costituzionale con riguardo agli art. 117, quarto e sesto comma, 118 e 117 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). La sentenza di incostituzionalità ribadisce l’esclusiva competenza normativa in materia alle Regioni e questa, però, travolge solamente l’articolo 11 del decreto legge 138/2011, senza che tali effetti siano automaticamente estesi a qualsiasi altra norma. I principi generali delineati in materia dall’articolo 18 della legge 196/1997 rimangono vigenti ed hanno una efficacia immediatamente sostitutiva e diretta applicazione laddove manca la normativa regionale.File | Dimensione | Formato | |
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