La peculiare fattispecie della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, così come disciplinata dall’art. 175 commi 2 e 2-bis c.p.p. all’esito delle modifiche e interpolazioni operate dal d.l. 21 febbraio 2005 n. 17, convertito in legge 22 aprile 2005 n. 60, è uscita, sì, dal perimetro del tessuto normativo vigente, giusta la riforma attuata dalla legge 28 aprile 2014 n. 67, ma non dallo spettro di indagine della Corte di cassazione, peraltro nella sua composizione più autorevole. Invero, le Sezioni Unite sono chiamate da un recente atto di rimessione della Prima Sezione a stabilire se la nozione tecnico-giuridica di «effettiva conoscenza del procedimento», cardine concettuale della fattispecie abrogata, implichi, necessariamente, la conoscenza, da parte del prevenuto contumace, di un atto di accusa compendiato in una formale vocatio in iudicium, oppure se lo standard cognitivo richiesto possa ritenersi soddisfatto anche mercé la ricezione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, inteso quale prodromo dell’atto imputativo stricto sensu

Notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ed effettiva conoscenza del procedimento: alle Sezioni Unite l’ultima parola sulle condizioni di innesco della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale

Stefano Ciampi
2018-01-01

Abstract

La peculiare fattispecie della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, così come disciplinata dall’art. 175 commi 2 e 2-bis c.p.p. all’esito delle modifiche e interpolazioni operate dal d.l. 21 febbraio 2005 n. 17, convertito in legge 22 aprile 2005 n. 60, è uscita, sì, dal perimetro del tessuto normativo vigente, giusta la riforma attuata dalla legge 28 aprile 2014 n. 67, ma non dallo spettro di indagine della Corte di cassazione, peraltro nella sua composizione più autorevole. Invero, le Sezioni Unite sono chiamate da un recente atto di rimessione della Prima Sezione a stabilire se la nozione tecnico-giuridica di «effettiva conoscenza del procedimento», cardine concettuale della fattispecie abrogata, implichi, necessariamente, la conoscenza, da parte del prevenuto contumace, di un atto di accusa compendiato in una formale vocatio in iudicium, oppure se lo standard cognitivo richiesto possa ritenersi soddisfatto anche mercé la ricezione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, inteso quale prodromo dell’atto imputativo stricto sensu
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Avviso ex art. 415bis c.p.p. e restituzione nel termine per impugnare.pdf

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