Sebbene la direttiva 2012/13/UE declini il diritto all’informazione nei procedimenti penali secondo tre diverse accezioni – quale, rispettivamente, diritto a conoscere gli estremi dell’addebito, diritto all’informazione su prerogative processuali e diritto di accesso al materiale probatorio raccolto dagli inquirenti – il d.lgs. 1° luglio 2014 n. 101 non affronta, in modo esplicito, il terzo tema, polarizzando le modifiche apportate al codice di rito e alla legge 22 aprile 2005 n. 69 sulle prime due dimensioni prospettiche. Probabilmente, queste leggere correzioni di rotta e limitate integrazioni si rivelano sufficienti per soddisfare gli standard garantistici minimi imposti dalla fonte europea, ma lasciano, al contempo, deluso qualsiasi auspicio di poter assistere a una riforma organica degli istituti attratti nell’orbita della direttiva in discorso. L’occasio legis era sicuramente propizia. Sicché, il tratto minimalista, rinunciatario e asettico che gli è proprio, fa del d.lgs. n. 101 del 2014 l’ennesimo esempio di occasione perduta per il legislatore italiano sul fronte dell’attuazione degli obblighi di matrice europea.
Diritto all’informazione nei procedimenti penali: il recepimento low profile della direttiva 2012/13/UE da parte del d.lgs. 1° luglio 2014 n. 101
Stefano Ciampi
2014-01-01
Abstract
Sebbene la direttiva 2012/13/UE declini il diritto all’informazione nei procedimenti penali secondo tre diverse accezioni – quale, rispettivamente, diritto a conoscere gli estremi dell’addebito, diritto all’informazione su prerogative processuali e diritto di accesso al materiale probatorio raccolto dagli inquirenti – il d.lgs. 1° luglio 2014 n. 101 non affronta, in modo esplicito, il terzo tema, polarizzando le modifiche apportate al codice di rito e alla legge 22 aprile 2005 n. 69 sulle prime due dimensioni prospettiche. Probabilmente, queste leggere correzioni di rotta e limitate integrazioni si rivelano sufficienti per soddisfare gli standard garantistici minimi imposti dalla fonte europea, ma lasciano, al contempo, deluso qualsiasi auspicio di poter assistere a una riforma organica degli istituti attratti nell’orbita della direttiva in discorso. L’occasio legis era sicuramente propizia. Sicché, il tratto minimalista, rinunciatario e asettico che gli è proprio, fa del d.lgs. n. 101 del 2014 l’ennesimo esempio di occasione perduta per il legislatore italiano sul fronte dell’attuazione degli obblighi di matrice europea.Pubblicazioni consigliate
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