Nel dichiarare illegittime le norme del testo unico sul casellario giudiziale (versione antecedente alle modifiche ex d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122), nella parte in cui non prevedono la non menzione tra gli effetti dei provvedimenti in materia di messa alla prova per adulti, la Corte costituzionale ha fondato la propria decisione su due parametri. Sotto un primo profilo, ha ritenuto lesiva dell’art. 3 Cost. tale lacuna, osservando come il beneficio della non menzione sia invece previsto per altri riti alternativi, dal patteggiamento al procedimento per decreto, parimenti ispirati a finalità deflative dei carichi penali. Sotto un secondo aspetto, nell’individuare una funzione di prevenzione speciale alla base del congegno di messa alla prova, ha censurato la lacuna in parola in relazione all’art. 27, comma 3, Cost. Nel farlo, la Corte costituzionale ha ricostruito il provvedimento di messa alla prova come avulso da un accertamento di responsabilità dell’imputato. Quest’ultimo argomento, in particolare, viene criticato nel commento alla sentenza, ravvisandosene, sotto molteplici aspetti, l’incompatibilità col principio “nulla poena sine iudicio”.

La messa alla prova per adulti nuovamente al vaglio della Corte costituzionale

Francesco Peroni
2019-01-01

Abstract

Nel dichiarare illegittime le norme del testo unico sul casellario giudiziale (versione antecedente alle modifiche ex d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122), nella parte in cui non prevedono la non menzione tra gli effetti dei provvedimenti in materia di messa alla prova per adulti, la Corte costituzionale ha fondato la propria decisione su due parametri. Sotto un primo profilo, ha ritenuto lesiva dell’art. 3 Cost. tale lacuna, osservando come il beneficio della non menzione sia invece previsto per altri riti alternativi, dal patteggiamento al procedimento per decreto, parimenti ispirati a finalità deflative dei carichi penali. Sotto un secondo aspetto, nell’individuare una funzione di prevenzione speciale alla base del congegno di messa alla prova, ha censurato la lacuna in parola in relazione all’art. 27, comma 3, Cost. Nel farlo, la Corte costituzionale ha ricostruito il provvedimento di messa alla prova come avulso da un accertamento di responsabilità dell’imputato. Quest’ultimo argomento, in particolare, viene criticato nel commento alla sentenza, ravvisandosene, sotto molteplici aspetti, l’incompatibilità col principio “nulla poena sine iudicio”.
2019
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