La giurisprudenza maggioritaria sposa la tesi che sanziona con l'inutilizzabilità l'omesso deposito del materiale d'indagine di cui il pubblico ministero disponga al momento della notifica ex art. 415-bis c.p.p. o che, di propria iniziativa, formi successivamente ad essa; contestualmente, esclude che il comportamento elusivo de quo si traduca in una causa di invalidità dell'atto di accusa. L'elaborato mira a spiegare perché tali conclusioni non convincano e perché sia, invece, preferibile l'assunto minoritario, comunque presente in giurisprudenza, che, nel fare salva l'utilizzabilità delle indagini compiute secundum legem, sanziona con la nullità a regime intermedio l'atto imputativo elevato nonostante la mancata o incompleta discovery. Poiché il contrasto interpretativo rischia di alimentare disparità di trattamento, orientando le sorti processuali di imputati attinti dalla medesima quaestio iuris in direzioni teoriche opposte, si auspica che, a mente degli artt. 610, comma 2, e 618, comma 1, c.p.p., siano le Sezioni Unite a dirimere, quanto prima, la contesa ermeneutica.
Incompleta discovery al termine delle indagini preliminari: sulle conseguenze sanzionatorie serve un intervento delle Sezioni Unite
Stefano Ciampi
2019-01-01
Abstract
La giurisprudenza maggioritaria sposa la tesi che sanziona con l'inutilizzabilità l'omesso deposito del materiale d'indagine di cui il pubblico ministero disponga al momento della notifica ex art. 415-bis c.p.p. o che, di propria iniziativa, formi successivamente ad essa; contestualmente, esclude che il comportamento elusivo de quo si traduca in una causa di invalidità dell'atto di accusa. L'elaborato mira a spiegare perché tali conclusioni non convincano e perché sia, invece, preferibile l'assunto minoritario, comunque presente in giurisprudenza, che, nel fare salva l'utilizzabilità delle indagini compiute secundum legem, sanziona con la nullità a regime intermedio l'atto imputativo elevato nonostante la mancata o incompleta discovery. Poiché il contrasto interpretativo rischia di alimentare disparità di trattamento, orientando le sorti processuali di imputati attinti dalla medesima quaestio iuris in direzioni teoriche opposte, si auspica che, a mente degli artt. 610, comma 2, e 618, comma 1, c.p.p., siano le Sezioni Unite a dirimere, quanto prima, la contesa ermeneutica.File | Dimensione | Formato | |
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