La decisione commenta la decisione della Corte Costituzionale che dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 774, primo comma, primo periodo, del codice civile, nella parte in cui non prevede che siano consentite, con le forme abilitative richieste, le donazioni da parte dei beneficiari di amministrazione di sostegno, sollevate dal Tribunale ordinario di Vercelli. Oltre a illustrare le argomentazioni sviluppate nella decisione, la riflessione si sofferma sulle problematiche relative alla capacità del beneficiario di amministrazione di sostegno di realizzare personalmente, o con l’interposizione dell’amministratore di sostegno, atti donativi. L'A. evidenzia, in particolare, come nessun’area, quanto le regole della capacità, mostri la diversità che intercorre tra le caratteristiche dell’amministrazione di sostegno, da un lato, e le dotazioni dell’interdizione e dell’inabilitazione, dall’altro lato. Nelle disposizioni in materia di amministrazione di sostegno è individuabile l’esistenza di una precisa direttiva volta “a non mortificare” la persona bisognosa di supporto nella cura dei suoi interessi. Da ciò discende che, in assenza di un’esplicita decisione da parte del giudice tutelare, non possono ritenersi applicabili al beneficiario di amministrazione di sostegno, effetti, limitazioni o decadenze previste da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato. Il beneficiario di amministrazione di sostegno può dunque donare.

Il dono del beneficiario di amministrazione di sostegno

Angelo Venchiarutti
2019-01-01

Abstract

La decisione commenta la decisione della Corte Costituzionale che dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 774, primo comma, primo periodo, del codice civile, nella parte in cui non prevede che siano consentite, con le forme abilitative richieste, le donazioni da parte dei beneficiari di amministrazione di sostegno, sollevate dal Tribunale ordinario di Vercelli. Oltre a illustrare le argomentazioni sviluppate nella decisione, la riflessione si sofferma sulle problematiche relative alla capacità del beneficiario di amministrazione di sostegno di realizzare personalmente, o con l’interposizione dell’amministratore di sostegno, atti donativi. L'A. evidenzia, in particolare, come nessun’area, quanto le regole della capacità, mostri la diversità che intercorre tra le caratteristiche dell’amministrazione di sostegno, da un lato, e le dotazioni dell’interdizione e dell’inabilitazione, dall’altro lato. Nelle disposizioni in materia di amministrazione di sostegno è individuabile l’esistenza di una precisa direttiva volta “a non mortificare” la persona bisognosa di supporto nella cura dei suoi interessi. Da ciò discende che, in assenza di un’esplicita decisione da parte del giudice tutelare, non possono ritenersi applicabili al beneficiario di amministrazione di sostegno, effetti, limitazioni o decadenze previste da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato. Il beneficiario di amministrazione di sostegno può dunque donare.
2019
nov-2019
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Venchiarutti, Il dono del beneficiario di AdS, NGCC_05_2019_0973.pdf

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