La questione sottoposta alle Sezioni Unite muove dalla controversa equiparabilità del contraddittorio previsto nell’udienza di cui all’art. 310 c.p.p., all’interrogatorio di garanzia, regolato dall’art. 294 c.p.p. Più in particolare, ci si è chiesti se l’audizione dell’imputato, ivi disciplinata, possa ritenersi equivalente all’interrogatorio, nel caso di misura cautelare adottata dal tribunale della libertà, all’esito di appello proposto dal pubblico ministero, il quale si sia visto precedentemente respingere la richiesta di cautela dal giudice. La Suprema Corte ha concluso per l’equivalenza dei due momenti di contraddittorio e, pertanto, per la superfluità dell’interrogatorio di garanzia: tesi non condivisa nel commento, ove peraltro si constata come l’alternativa, ancorché più coerente con il dettato codicistico e con la ratio dell’interrogatorio di garanzia, presenti pur tuttavia aspetti di disfunzionalità dal punto di vista applicativo. Le considerazioni finali vanno pertanto nella direzione di un auspicabile intervento correttivo da parte del legislatore.

Davvero superfluo l'interrogatorio di garanzia, in caso di cautela adottata in sede d'appello?

Peroni Francesco
2021-01-01

Abstract

La questione sottoposta alle Sezioni Unite muove dalla controversa equiparabilità del contraddittorio previsto nell’udienza di cui all’art. 310 c.p.p., all’interrogatorio di garanzia, regolato dall’art. 294 c.p.p. Più in particolare, ci si è chiesti se l’audizione dell’imputato, ivi disciplinata, possa ritenersi equivalente all’interrogatorio, nel caso di misura cautelare adottata dal tribunale della libertà, all’esito di appello proposto dal pubblico ministero, il quale si sia visto precedentemente respingere la richiesta di cautela dal giudice. La Suprema Corte ha concluso per l’equivalenza dei due momenti di contraddittorio e, pertanto, per la superfluità dell’interrogatorio di garanzia: tesi non condivisa nel commento, ove peraltro si constata come l’alternativa, ancorché più coerente con il dettato codicistico e con la ratio dell’interrogatorio di garanzia, presenti pur tuttavia aspetti di disfunzionalità dal punto di vista applicativo. Le considerazioni finali vanno pertanto nella direzione di un auspicabile intervento correttivo da parte del legislatore.
2021
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