Il contributo muove da una recente pronuncia della Corte costituzionale in cui è stata dichiarata infondata una questione di costituzionalità relativa a disposizioni che consentivano di istituire posizioni organizzative all’interno delle Agenzie fiscali con alcune agevolazioni a favore dei dipendenti delle stesse agenzie. I dubbi di costituzionalità, relativi alle modalità di reclutamento di personale che in sostanza svolgerebbe funzioni dirigenziali, si basano sulla asserita violazione degli artt. 3, 51, 97 Cost. Della questione vengono esaminati, oltre ai profili sostanziali, quelli processuali. La decisione si segnala per il fatto che la Corte ha per la prima volta fatto uso di un istituto processuale appena introdotto con la modifica delle norme integrative dei giudizi davanti alla Corte risalente all’inizio del 2020. Si tratta in definitiva di una pronuncia che dà a adito a più di qualche dubbio sia sul versante sostanziale, anche alla luce di un precedente della Corte che aveva optato, in riferimento ad una questione analoga, per l’incostituzionalità della legge, sia su quello processuale, non essendo molto chiaro il ruolo che la parentesi istruttoria ha giocato ai fini della decisione finale.

La Corte costituzionale tra "posizioni organizzative di elevata specializzazione" e dirigenza pubblica: la prima volta degli "esperti di chiara fama" in una decisione che non convince

dolso
2020-01-01

Abstract

Il contributo muove da una recente pronuncia della Corte costituzionale in cui è stata dichiarata infondata una questione di costituzionalità relativa a disposizioni che consentivano di istituire posizioni organizzative all’interno delle Agenzie fiscali con alcune agevolazioni a favore dei dipendenti delle stesse agenzie. I dubbi di costituzionalità, relativi alle modalità di reclutamento di personale che in sostanza svolgerebbe funzioni dirigenziali, si basano sulla asserita violazione degli artt. 3, 51, 97 Cost. Della questione vengono esaminati, oltre ai profili sostanziali, quelli processuali. La decisione si segnala per il fatto che la Corte ha per la prima volta fatto uso di un istituto processuale appena introdotto con la modifica delle norme integrative dei giudizi davanti alla Corte risalente all’inizio del 2020. Si tratta in definitiva di una pronuncia che dà a adito a più di qualche dubbio sia sul versante sostanziale, anche alla luce di un precedente della Corte che aveva optato, in riferimento ad una questione analoga, per l’incostituzionalità della legge, sia su quello processuale, non essendo molto chiaro il ruolo che la parentesi istruttoria ha giocato ai fini della decisione finale.
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