La Corte costituzionale si è pronunciata circa l’utilizzo, da parte del legislatore regionale, della residenza protratta quale regola di preferenza, in sede di formazione della graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, profilo non scrutinato sino ad oggi. La sent. 9/2021 accerta che la sua “sopravvalutazione”, rispetto ai requisiti attestanti lo stato di bisogno del richiedente, ne determina l’illegittimità, per le medesime ragioni che hanno condotto ad analoga conclusione circa l’uso, ben più frequente, del filtro in sede di accesso al bando di gara. La decisione provvede inoltre a “sanzionare” ulteriori regole regionali, volte a discriminare gli stranieri non appartenenti all’Unione europea, ponendo a loro carico oneri probatori imprevisti per i cittadini. Pur nella condivisione degli esiti raggiunti, residuano talune perplessità, in relazione all’uso residuo di fattori non strettamente legati allo stato di bisogno, per determinare gli assegnatari, che pare ancora consentito.

La “parabola” della residenza di lungo periodo nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica

davide monego
2021-01-01

Abstract

La Corte costituzionale si è pronunciata circa l’utilizzo, da parte del legislatore regionale, della residenza protratta quale regola di preferenza, in sede di formazione della graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, profilo non scrutinato sino ad oggi. La sent. 9/2021 accerta che la sua “sopravvalutazione”, rispetto ai requisiti attestanti lo stato di bisogno del richiedente, ne determina l’illegittimità, per le medesime ragioni che hanno condotto ad analoga conclusione circa l’uso, ben più frequente, del filtro in sede di accesso al bando di gara. La decisione provvede inoltre a “sanzionare” ulteriori regole regionali, volte a discriminare gli stranieri non appartenenti all’Unione europea, ponendo a loro carico oneri probatori imprevisti per i cittadini. Pur nella condivisione degli esiti raggiunti, residuano talune perplessità, in relazione all’uso residuo di fattori non strettamente legati allo stato di bisogno, per determinare gli assegnatari, che pare ancora consentito.
2021
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