La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell’ambito di applicazione della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all’art. 2032 cod. civ., sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore potrà ratificare l’operato del gestore e, ai sensi dell’art. 1705, comma 2°, cod. civ., applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 cod. civ, esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla quota di proprietà indivisa.

Locazione stipulata dal singolo comproprietario: le sezioni unite si pronunciano sulla questione

T. Pertot
2012-01-01

Abstract

La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell’ambito di applicazione della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all’art. 2032 cod. civ., sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore potrà ratificare l’operato del gestore e, ai sensi dell’art. 1705, comma 2°, cod. civ., applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 cod. civ, esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla quota di proprietà indivisa.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11368/3019627
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