Il vincolo dell’indennità a favore del creditore ipotecario non determina due distinte situazioni contrattuali (con il contraente assicurato e con il terzo) diversamente regolate, unico essendo l’obbligo dell’assicuratore di corrispondere l’indennità. Ne consegue che, se il diritto all'indennizzo può essere esercitato in via di surrogazione, ma è lo stesso diritto, gli atti di prescrizione colpiscono i beneficiari di questo diritto nella stessa indifferenziata misura in cui – a contrario – altri fattori possono impedirne l’estinzione per prescrizione. La clausola di una polizza di assicurazione che imponga di provocare il consenso del vincolatario prima di risolvere il contratto, deroga alla previsione contenuta nell'art. 1901, cod. civ., con la conseguenza che, di fronte all'inadempimento dell’assicurato nel pagamento del premio, la compagnia di assicurazioni ha davanti a sé questa alternativa: attivarsi e chiedere giudizialmente il pagamento del premio, per evitare l’effetto legale della risoluzione in danno del vincolatario che non avesse prestato il suo consenso a tale evento; oppure, al fine di potersi avvantaggiare della previsione dell’art. 1901 cod. civ., provocare il consenso del vincolatario alla propria scelta di non agire giudizialmente ed ottenere la risoluzione del contratto di assicurazione.
Sulla c.d. clausola di vincolo apposta al contratto di assicurazione contro i danni
Tereza Pertot
2014-01-01
Abstract
Il vincolo dell’indennità a favore del creditore ipotecario non determina due distinte situazioni contrattuali (con il contraente assicurato e con il terzo) diversamente regolate, unico essendo l’obbligo dell’assicuratore di corrispondere l’indennità. Ne consegue che, se il diritto all'indennizzo può essere esercitato in via di surrogazione, ma è lo stesso diritto, gli atti di prescrizione colpiscono i beneficiari di questo diritto nella stessa indifferenziata misura in cui – a contrario – altri fattori possono impedirne l’estinzione per prescrizione. La clausola di una polizza di assicurazione che imponga di provocare il consenso del vincolatario prima di risolvere il contratto, deroga alla previsione contenuta nell'art. 1901, cod. civ., con la conseguenza che, di fronte all'inadempimento dell’assicurato nel pagamento del premio, la compagnia di assicurazioni ha davanti a sé questa alternativa: attivarsi e chiedere giudizialmente il pagamento del premio, per evitare l’effetto legale della risoluzione in danno del vincolatario che non avesse prestato il suo consenso a tale evento; oppure, al fine di potersi avvantaggiare della previsione dell’art. 1901 cod. civ., provocare il consenso del vincolatario alla propria scelta di non agire giudizialmente ed ottenere la risoluzione del contratto di assicurazione.Pubblicazioni consigliate
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