La blockchain, come è noto, rappresenta l’ultimo stadio evolutivo dei sistemi di crittografia informatica, i quali, applicati al complesso dei c.d. registri distribuiti, sembrerebbero poter offrire un servizio di tendenziale “unicità” dei file circolanti sulla rete informatica. Questi ultimi, infatti, una volta processati attraverso le funzioni di hash, possono essere trascritti nel libro mastro digitale della blockchain, il c.d. ledger, che è decentralizzato su più nodi, e questa distribuzione simultanea di informazioni, unita ai meccanismi di consenso informatico rimesso all’algoritmo di programmazione, sembrerebbero poter consentire una sostanziale “certezza” sulle informazioni così veicolate tra gli utenti, senza necessità di ricorrere ad alcun intermediario istituzionale che svolga funzioni notarili. Al netto della soluzione così escogitata, tuttavia, gli effetti giuridici riconosciuti dal decreto semplificazioni, allo stato attuale, non sembrerebbero altrettanto confortanti nel riconoscere a tale tecnologia una funzione di tipo certificativo, sia in termini di effettiva “certezza legale” e sia di fidefacenza generalizzata.

Certezza, consenso e certificazioni informatiche: problemi e prospettive di un approccio giuridico al fenomeno delle tecnologie basate sui registri distribuiti

G. Befani
2021-01-01

Abstract

La blockchain, come è noto, rappresenta l’ultimo stadio evolutivo dei sistemi di crittografia informatica, i quali, applicati al complesso dei c.d. registri distribuiti, sembrerebbero poter offrire un servizio di tendenziale “unicità” dei file circolanti sulla rete informatica. Questi ultimi, infatti, una volta processati attraverso le funzioni di hash, possono essere trascritti nel libro mastro digitale della blockchain, il c.d. ledger, che è decentralizzato su più nodi, e questa distribuzione simultanea di informazioni, unita ai meccanismi di consenso informatico rimesso all’algoritmo di programmazione, sembrerebbero poter consentire una sostanziale “certezza” sulle informazioni così veicolate tra gli utenti, senza necessità di ricorrere ad alcun intermediario istituzionale che svolga funzioni notarili. Al netto della soluzione così escogitata, tuttavia, gli effetti giuridici riconosciuti dal decreto semplificazioni, allo stato attuale, non sembrerebbero altrettanto confortanti nel riconoscere a tale tecnologia una funzione di tipo certificativo, sia in termini di effettiva “certezza legale” e sia di fidefacenza generalizzata.
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