Succede con una certa frequenza che l’Amministrazione Finanziaria, quando intende emettere un avviso di accertamento nei confronti di persone giuridiche, notifichi l’atto sia direttamente all’ente presso la sede legale (oggigiorno solitamente per via telematica), sia al legale rappresentante presso la sua residenza, in forma cartacea. Le differenti modalità di notifica dell’avviso di accertamento adottate dall’Agenzia delle Entrate spesso determinano il perfezionamento della fase notificatoria in momenti distinti, rendendo quindi necessario interrogarsi sulla decorrenza dei termini per l’impugnazione dell’atto. Nella sentenza in commento il giudice di legittimità ha ritenuto che ai fini dell’accesso alla tutela giurisdizionale il contribuente debba fare esclusivo riferimento alla prima notifica ricevuta e perfezionata, considerando la successiva come “inesistente” (tamquam non esset). Tale pronuncia, tuttavia, è criticabile sotto molteplici profili, tra i quali la presunta irrilevanza giuridica della seconda notifica dell’avviso di accertamento, la tutela dell’affidamento e del diritto di difesa ed altresì la negata rimessione in termini del contribuente.
Doppia notifica dell’avviso di accertamento alla società e al legale rappresentante e decorrenza del termine di impugnazione (nota a Cass. Civ., 24 giugno 2021, n. 21058)
sbroiavacca alessia
2022-01-01
Abstract
Succede con una certa frequenza che l’Amministrazione Finanziaria, quando intende emettere un avviso di accertamento nei confronti di persone giuridiche, notifichi l’atto sia direttamente all’ente presso la sede legale (oggigiorno solitamente per via telematica), sia al legale rappresentante presso la sua residenza, in forma cartacea. Le differenti modalità di notifica dell’avviso di accertamento adottate dall’Agenzia delle Entrate spesso determinano il perfezionamento della fase notificatoria in momenti distinti, rendendo quindi necessario interrogarsi sulla decorrenza dei termini per l’impugnazione dell’atto. Nella sentenza in commento il giudice di legittimità ha ritenuto che ai fini dell’accesso alla tutela giurisdizionale il contribuente debba fare esclusivo riferimento alla prima notifica ricevuta e perfezionata, considerando la successiva come “inesistente” (tamquam non esset). Tale pronuncia, tuttavia, è criticabile sotto molteplici profili, tra i quali la presunta irrilevanza giuridica della seconda notifica dell’avviso di accertamento, la tutela dell’affidamento e del diritto di difesa ed altresì la negata rimessione in termini del contribuente.File | Dimensione | Formato | |
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