Il presente articolo si propone di esaminare la giurisprudenza ‒ elaborata dalla Corte di giustizia dopo l’adozione della direttiva 2000/78 ‒ in materia di discriminazioni fondate sulla religione o sulle convinzioni personali nell’ambito dei rapporti di lavoro. Dopo l’illustrazione del quadro giuridico rilevante, l’articolo considera la giurisprudenza relativa al divieto di indossare simboli religiosi. Il lavoro cerca di chiarire se la prassi di un’impresa che vieta ai lavoratori di esibire segni visibili di carattere politico, filosofico o religioso costituisca una discriminazione diretta, indiretta o intersezionale. Inoltre, l’articolo individua le finalità legittime che possono giustificare una misura di questo tipo e specifica quando essa può essere considerata appropriata e necessaria ai sensi della direttiva 2000/78. Infine, il lavoro valuta se una caratteristica legata alla religione o alle convinzioni personali possa essere ritenuta un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento di un’attività lavorativa, in generale e nello specifico contesto delle c.d. organizzazioni di tendenza.

Il divieto di discriminazioni fondate sulla religione nella giurisprudenza della Corte di giustizia

fabio spitaleri
2022-01-01

Abstract

Il presente articolo si propone di esaminare la giurisprudenza ‒ elaborata dalla Corte di giustizia dopo l’adozione della direttiva 2000/78 ‒ in materia di discriminazioni fondate sulla religione o sulle convinzioni personali nell’ambito dei rapporti di lavoro. Dopo l’illustrazione del quadro giuridico rilevante, l’articolo considera la giurisprudenza relativa al divieto di indossare simboli religiosi. Il lavoro cerca di chiarire se la prassi di un’impresa che vieta ai lavoratori di esibire segni visibili di carattere politico, filosofico o religioso costituisca una discriminazione diretta, indiretta o intersezionale. Inoltre, l’articolo individua le finalità legittime che possono giustificare una misura di questo tipo e specifica quando essa può essere considerata appropriata e necessaria ai sensi della direttiva 2000/78. Infine, il lavoro valuta se una caratteristica legata alla religione o alle convinzioni personali possa essere ritenuta un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento di un’attività lavorativa, in generale e nello specifico contesto delle c.d. organizzazioni di tendenza.
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