A seguito di un susseguirsi di modifiche normative, attualmente i dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche fuori dal regime d’impresa sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ex art. 27, comma 4, D.p.r. 600/73 sul cd. “netto frontiera”, se riscossi tramite intermediari residenti, ovvero ad imposta sostitutiva sul provento lordo, ex art. 18 del Tuir, qualora incassati direttamente all’estero. In entrambi i casi, al contribuente percettore è precluso l’accesso al credito d’imposta per le imposte pagate all’estero previsto dall’art. 165 Tuir e altresì garantito dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Di fatto, pertanto, tali dividendi scontano due livelli impositivi, l’uno all’estero e l’altro in Italia, ed il contribuente rimane defini tivamente inciso da tale doppia imposizione. Il contributo affronta questa situazione, anche alla luce degli orientamenti di prassi e della giurisprudenza, rilevando l’incoerenza dell’attuale assetto impositivo che rende impossibile la fruizione del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero ed i possibili profili di incompatibilità, con il diritto costituzionale ed i principi comunitari, del riservare il “netto frontiera” ai soli dividendi riscossi tramite intermediari residenti.

La (doppia) tassazione dei dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche non imprenditori

Alessia Sbroiavacca
2023-01-01

Abstract

A seguito di un susseguirsi di modifiche normative, attualmente i dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche fuori dal regime d’impresa sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ex art. 27, comma 4, D.p.r. 600/73 sul cd. “netto frontiera”, se riscossi tramite intermediari residenti, ovvero ad imposta sostitutiva sul provento lordo, ex art. 18 del Tuir, qualora incassati direttamente all’estero. In entrambi i casi, al contribuente percettore è precluso l’accesso al credito d’imposta per le imposte pagate all’estero previsto dall’art. 165 Tuir e altresì garantito dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Di fatto, pertanto, tali dividendi scontano due livelli impositivi, l’uno all’estero e l’altro in Italia, ed il contribuente rimane defini tivamente inciso da tale doppia imposizione. Il contributo affronta questa situazione, anche alla luce degli orientamenti di prassi e della giurisprudenza, rilevando l’incoerenza dell’attuale assetto impositivo che rende impossibile la fruizione del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero ed i possibili profili di incompatibilità, con il diritto costituzionale ed i principi comunitari, del riservare il “netto frontiera” ai soli dividendi riscossi tramite intermediari residenti.
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