A seguito di un susseguirsi di modifiche normative, attualmente i dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche fuori dal regime d’impresa sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ex art. 27, comma 4, D.p.r. 600/73 sul cd. “netto frontiera”, se riscossi tramite intermediari residenti, ovvero ad imposta sostitutiva sul provento lordo, ex art. 18 del Tuir, qualora incassati direttamente all’estero. In entrambi i casi, al contribuente percettore è precluso l’accesso al credito d’imposta per le imposte pagate all’estero previsto dall’art. 165 Tuir e altresì garantito dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Di fatto, pertanto, tali dividendi scontano due livelli impositivi, l’uno all’estero e l’altro in Italia, ed il contribuente rimane defini tivamente inciso da tale doppia imposizione. Il contributo affronta questa situazione, anche alla luce degli orientamenti di prassi e della giurisprudenza, rilevando l’incoerenza dell’attuale assetto impositivo che rende impossibile la fruizione del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero ed i possibili profili di incompatibilità, con il diritto costituzionale ed i principi comunitari, del riservare il “netto frontiera” ai soli dividendi riscossi tramite intermediari residenti.
La (doppia) tassazione dei dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche non imprenditori / Sbroiavacca, A.. - In: RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO. - ISSN 1121-4074. - STAMPA. - 2023:6(2023), pp. 709-734.
La (doppia) tassazione dei dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche non imprenditori
Alessia Sbroiavacca
2023-01-01
Abstract
A seguito di un susseguirsi di modifiche normative, attualmente i dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche fuori dal regime d’impresa sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ex art. 27, comma 4, D.p.r. 600/73 sul cd. “netto frontiera”, se riscossi tramite intermediari residenti, ovvero ad imposta sostitutiva sul provento lordo, ex art. 18 del Tuir, qualora incassati direttamente all’estero. In entrambi i casi, al contribuente percettore è precluso l’accesso al credito d’imposta per le imposte pagate all’estero previsto dall’art. 165 Tuir e altresì garantito dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Di fatto, pertanto, tali dividendi scontano due livelli impositivi, l’uno all’estero e l’altro in Italia, ed il contribuente rimane defini tivamente inciso da tale doppia imposizione. Il contributo affronta questa situazione, anche alla luce degli orientamenti di prassi e della giurisprudenza, rilevando l’incoerenza dell’attuale assetto impositivo che rende impossibile la fruizione del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero ed i possibili profili di incompatibilità, con il diritto costituzionale ed i principi comunitari, del riservare il “netto frontiera” ai soli dividendi riscossi tramite intermediari residenti.| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
I Sbroiavacca.pdf
Accesso chiuso
Descrizione: articolo con frontespizio e indice della rivista
Tipologia:
Documento in Versione Editoriale
Licenza:
Copyright Editore
Dimensione
497.24 kB
Formato
Adobe PDF
|
497.24 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
Pubblicazioni consigliate
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


