La sentenza annotata conferma l’opinione prevalente in dottrina, riconoscendo, a beneficio del legittimario delato e rinunziante all’eredità, la possibilità di ritenere le donazioni ricevute dal defunto, senza dispensa da imputazione ex se, anche in caso di rappresentazione. La nota passa in esame il ragionamento della Cassazione e le argomentazioni poste a fondamento della teoria contraria, rimasta isolata, tentando, infine, di costruire un diverso percorso interpretativo, sulla base delle norme raccolte. negli artt. 552 e 564, 3º comma, c.c.
Rappresentazione e donazioni in conto ricevute dal legittimario rinunziante all’eredità.
luca ballerini
2024-01-01
Abstract
La sentenza annotata conferma l’opinione prevalente in dottrina, riconoscendo, a beneficio del legittimario delato e rinunziante all’eredità, la possibilità di ritenere le donazioni ricevute dal defunto, senza dispensa da imputazione ex se, anche in caso di rappresentazione. La nota passa in esame il ragionamento della Cassazione e le argomentazioni poste a fondamento della teoria contraria, rimasta isolata, tentando, infine, di costruire un diverso percorso interpretativo, sulla base delle norme raccolte. negli artt. 552 e 564, 3º comma, c.c.File in questo prodotto:
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