Il contributo verte sulla controversa legittimazione del danneggiato dal reato a costituirsi parte civile in udienza preliminare, laddove le parti abbiano in precedenza già raggiunto un accordo sulla pena, del quale egli sia stato formalmente reso edotto. A fronte di contrapposti indirizzi, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno statuito che la previa conoscenza dell’accordo non preclude al danneggiato di costituirsi in udienza: l’opposta soluzione equivarrebbe infatti ad ammettere un’ipotesi di decadenza non prevista dalla legge e negherebbe inoltre all’interessato ogni opportunità di contraddittorio sulla definizione del rito in forma patteggiata. Nel condividere l’orientamento della Corte, l'autore si diffonde sul più ampio tema della posizione della vittima nella dinamica del concordato sulla pena: questione tuttora irrisolta, a dispetto delle numerose modifiche alla disciplina codicistica che la riguarda, seguite al recepimento di molteplici fonti sovranazionali. Al riguardo, vengono prese in esame diverse soluzioni offerte dalla modellistica in materia, individuando, nel contributo dialettico della vittima, sprovvista però di ogni potere di veto, quella più idonea ad assicurare, a un tempo, un’adeguata partecipazione della stessa alla genesi del rito negoziato e la doverosa autonomia dei contraenti nel perfezionamento dell’accordo.

Parte civile e patteggiamento: riconosciuto al danneggiato il contraddittorio sul concordato

Francesco Peroni
2024-01-01

Abstract

Il contributo verte sulla controversa legittimazione del danneggiato dal reato a costituirsi parte civile in udienza preliminare, laddove le parti abbiano in precedenza già raggiunto un accordo sulla pena, del quale egli sia stato formalmente reso edotto. A fronte di contrapposti indirizzi, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno statuito che la previa conoscenza dell’accordo non preclude al danneggiato di costituirsi in udienza: l’opposta soluzione equivarrebbe infatti ad ammettere un’ipotesi di decadenza non prevista dalla legge e negherebbe inoltre all’interessato ogni opportunità di contraddittorio sulla definizione del rito in forma patteggiata. Nel condividere l’orientamento della Corte, l'autore si diffonde sul più ampio tema della posizione della vittima nella dinamica del concordato sulla pena: questione tuttora irrisolta, a dispetto delle numerose modifiche alla disciplina codicistica che la riguarda, seguite al recepimento di molteplici fonti sovranazionali. Al riguardo, vengono prese in esame diverse soluzioni offerte dalla modellistica in materia, individuando, nel contributo dialettico della vittima, sprovvista però di ogni potere di veto, quella più idonea ad assicurare, a un tempo, un’adeguata partecipazione della stessa alla genesi del rito negoziato e la doverosa autonomia dei contraenti nel perfezionamento dell’accordo.
2024
giu-2024
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