Il contributo affronta il tema della motivazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria nonché della prova della pretesa fiscale alla luce delle novelle normative che hanno interessato sia la ripartizione dell’onere probatorio, di cui al comma 5-bis dell’art. 7 D.Lgs. n. 546/1992, sia l’inclusione dei mezzi di prova tra gli elementi che devono essere indicati, a pena di annullabilità, negli atti impositivi ex art. 7, comma 1, L. n. 212/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 219/2023. Per l’effetto, motivazione e prova degli atti si saldano e completano vicendevolmente e si aprono nuove riflessioni circa la portata e l’impatto di eventuali vizi attinenti tali profili. Nel dettaglio, il presente contributo intende ragionare, alla luce delle predette novelle normative, su alcune specifiche casistiche, quali la sorte degli atti motivati per relationem, la possibilità che la c.d. motivazione rafforzata dell’atto emesso successivamente ad una fase di contraddittorio preventivo sia ora effettiva e concreta, nonché l’opportunità di motivare separatamente, rispetto all’avviso di accertamento, l’eventuale irrogazione di sanzioni.

Nuovo onere probatorio ed impatto sulla motivazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria

Alessia Sbroiavacca
2024-01-01

Abstract

Il contributo affronta il tema della motivazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria nonché della prova della pretesa fiscale alla luce delle novelle normative che hanno interessato sia la ripartizione dell’onere probatorio, di cui al comma 5-bis dell’art. 7 D.Lgs. n. 546/1992, sia l’inclusione dei mezzi di prova tra gli elementi che devono essere indicati, a pena di annullabilità, negli atti impositivi ex art. 7, comma 1, L. n. 212/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 219/2023. Per l’effetto, motivazione e prova degli atti si saldano e completano vicendevolmente e si aprono nuove riflessioni circa la portata e l’impatto di eventuali vizi attinenti tali profili. Nel dettaglio, il presente contributo intende ragionare, alla luce delle predette novelle normative, su alcune specifiche casistiche, quali la sorte degli atti motivati per relationem, la possibilità che la c.d. motivazione rafforzata dell’atto emesso successivamente ad una fase di contraddittorio preventivo sia ora effettiva e concreta, nonché l’opportunità di motivare separatamente, rispetto all’avviso di accertamento, l’eventuale irrogazione di sanzioni.
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