Con l’art. 37 del Decreto Legge del 21 marzo 2022, n. 21, l’Italia ha introdotto un contributo straordinario, di natura temporanea, finalizzato ai guadagni imprevisti asseritamente realizzati dalle imprese attive nel settore energetico. Sebbene il prelievo fosse destinato a colpire i profitti in eccesso dovuti a un’improvvisa impennata dei prezzi, la base imponibile è stata plasmata sulle regole dell’IVA, ossia sulla differenza tra i saldi delle liquidazioni di due diversi archi temporali. Fin da subito il prelievo è apparso costellato da incongruenze: per citarne alcune, si applica a una base imponibile che non è in grado di individuare i profitti, tanto meno quelli in eccesso; il periodo di riferimento scelto era tutt'altro che ordinario, essendo influenzato dalla pandemia; anche un aumento delle quantità vendute avrebbe fatto scattare il pagamento dell'imposta. Dunque, com’era prevedibile, la norma istitutiva del contributo ha dovuto fronteggiare serie questioni di costituzionalità, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 111 del 2024, ha tuttavia respinto, se non per l’inclusione dell’accisa nella base imponibile del contributo straordinario. Di seguito, verranno esaminate le diverse incongruenze della sentenza, il cui principale punto debole risiede nella convinzione, erronea, che il legislatore non avrebbe potuto affrontare la crisi energetica in modo diverso da quanto ha fatto.

Imposte settoriali, discriminazione qualitativa e indici atipici di capacità contributiva: lo strano caso del “contributo straordinario contro il caro bollette” (nota a Corte Cost., n. 111 del 27 giugno 2024)

Dario Stevanato
2024-01-01

Abstract

Con l’art. 37 del Decreto Legge del 21 marzo 2022, n. 21, l’Italia ha introdotto un contributo straordinario, di natura temporanea, finalizzato ai guadagni imprevisti asseritamente realizzati dalle imprese attive nel settore energetico. Sebbene il prelievo fosse destinato a colpire i profitti in eccesso dovuti a un’improvvisa impennata dei prezzi, la base imponibile è stata plasmata sulle regole dell’IVA, ossia sulla differenza tra i saldi delle liquidazioni di due diversi archi temporali. Fin da subito il prelievo è apparso costellato da incongruenze: per citarne alcune, si applica a una base imponibile che non è in grado di individuare i profitti, tanto meno quelli in eccesso; il periodo di riferimento scelto era tutt'altro che ordinario, essendo influenzato dalla pandemia; anche un aumento delle quantità vendute avrebbe fatto scattare il pagamento dell'imposta. Dunque, com’era prevedibile, la norma istitutiva del contributo ha dovuto fronteggiare serie questioni di costituzionalità, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 111 del 2024, ha tuttavia respinto, se non per l’inclusione dell’accisa nella base imponibile del contributo straordinario. Di seguito, verranno esaminate le diverse incongruenze della sentenza, il cui principale punto debole risiede nella convinzione, erronea, che il legislatore non avrebbe potuto affrontare la crisi energetica in modo diverso da quanto ha fatto.
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