La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con sentenza n. 36617/18, “Caso di Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia”, ha condivisibilmente accertato una violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, da parte della normativa italiana riguardante le indagini fiscali. Segnatamente, la Corte ha rilevato un contrasto tra l’art. 8, sulla tutela della vita privata e del domicilio anche rispetto al rischio di ingerenza di un’Autorità pubblica, e la disciplina delle indagini fiscali che la legge consente all’Amministrazione finanziaria di compiere all’interno della sede del contribuente. Il quadro giuridico interno, per adeguarsi alle indicazioni della Corte EDU, non necessita forse di modifiche sul piano della normativa (il giudice civile già dispone del potere di inibire un’istruttoria viziata mediante l’emanazione di provvedimenti di urgenza, a meno di non voler attribuire tale potere al giudice tributario, superando le attuali limitazioni connesse alla tipologia di atti impugnabili), quanto, soprattutto, di una revisione della prassi amministrativa e degli orientamenti della giurisprudenza nazionale.

Accessi, ispezioni e verifiche violano i diritti di libertà secondo la Corte EDU

Stevanato Dario
2025-01-01

Abstract

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con sentenza n. 36617/18, “Caso di Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia”, ha condivisibilmente accertato una violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, da parte della normativa italiana riguardante le indagini fiscali. Segnatamente, la Corte ha rilevato un contrasto tra l’art. 8, sulla tutela della vita privata e del domicilio anche rispetto al rischio di ingerenza di un’Autorità pubblica, e la disciplina delle indagini fiscali che la legge consente all’Amministrazione finanziaria di compiere all’interno della sede del contribuente. Il quadro giuridico interno, per adeguarsi alle indicazioni della Corte EDU, non necessita forse di modifiche sul piano della normativa (il giudice civile già dispone del potere di inibire un’istruttoria viziata mediante l’emanazione di provvedimenti di urgenza, a meno di non voler attribuire tale potere al giudice tributario, superando le attuali limitazioni connesse alla tipologia di atti impugnabili), quanto, soprattutto, di una revisione della prassi amministrativa e degli orientamenti della giurisprudenza nazionale.
2025
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