L’attuale regime di tassazione dei dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche al di fuori del regime d’impresa prevede l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sul cd. “netto frontiera”, se riscossi tramite intermediari residenti, ovvero dell’imposta sostitutiva sul provento lordo, qualora incassati direttamente all’estero. In entrambe le casistiche al contribuente è normativamente preclusa la possibilità di scomputare le imposte estere, pur se prevista dall’art. 165 TUIR e garantita dalle CDI. Invero, di recente la Corte di Cassazione ha inaugurato un filone interpretativo favorevole al contribuente, riconoscendo la fruibilità del credito per le imposte pagate all’estero sui redditi di capitale: la chiave di volta è l’interpretazione delle clausole convenzionali che subordinano il diniego del credito al caso in cui l’imposizione italiana tramite ritenuta a titolo d’imposta ovvero imposta sostitutiva avvenga “su richiesta” (o meno) del beneficiario. Qualora, infatti, l’applicazione della ritenuta ovvero dell’imposta sostitutiva operi in via obbligatoria, il credito viene ritenuto dovuto. Il contributo ricostruisce il quadro normativo interno e convenzionale, analizzando la più recente giurisprudenza di merito e legittimità sul tema, in ogni caso auspicando un intervento normativo che possa porre fine all’incoerenza normativa dell’attuale assetto impositivo.
Credito d’imposta sui dividendi esteri: il nuovo diritto vivente tra l’art. 165 TUIR e le clausole convenzionali. Analisi degli orientamenti giurisprudenziali e profili applicativi con focus sulla CDI CH-ITA / Di Sbrojavacca, A.. - In: NOVITÀ FISCALI. - ISSN 2235-4573. - luglio 2026:(2026), pp. 340-349.
Credito d’imposta sui dividendi esteri: il nuovo diritto vivente tra l’art. 165 TUIR e le clausole convenzionali. Analisi degli orientamenti giurisprudenziali e profili applicativi con focus sulla CDI CH-ITA
Alessia di Sbrojavacca
2026-01-01
Abstract
L’attuale regime di tassazione dei dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche al di fuori del regime d’impresa prevede l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sul cd. “netto frontiera”, se riscossi tramite intermediari residenti, ovvero dell’imposta sostitutiva sul provento lordo, qualora incassati direttamente all’estero. In entrambe le casistiche al contribuente è normativamente preclusa la possibilità di scomputare le imposte estere, pur se prevista dall’art. 165 TUIR e garantita dalle CDI. Invero, di recente la Corte di Cassazione ha inaugurato un filone interpretativo favorevole al contribuente, riconoscendo la fruibilità del credito per le imposte pagate all’estero sui redditi di capitale: la chiave di volta è l’interpretazione delle clausole convenzionali che subordinano il diniego del credito al caso in cui l’imposizione italiana tramite ritenuta a titolo d’imposta ovvero imposta sostitutiva avvenga “su richiesta” (o meno) del beneficiario. Qualora, infatti, l’applicazione della ritenuta ovvero dell’imposta sostitutiva operi in via obbligatoria, il credito viene ritenuto dovuto. Il contributo ricostruisce il quadro normativo interno e convenzionale, analizzando la più recente giurisprudenza di merito e legittimità sul tema, in ogni caso auspicando un intervento normativo che possa porre fine all’incoerenza normativa dell’attuale assetto impositivo.Pubblicazioni consigliate
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