Il presente contributo si inserisce nel progetto di ricerca PRIN 2009 “Dall’autoritarismo alla democrazia. Costruzione dello Stato, mercato, nazione e fratture politico-sociali in Asia e Africa” (coord. unità di Trieste prof. G. Ieraci). Il saggio ha un duplice obiettivo. In primo luogo, si intende valutare se la corte costituzionale indonesiana abbia a disposizione uno strumentario adeguato per erigersi a baluardo della democrazia e dei nuovi principi dell’ordinamento e se la ratio della sua istituzione avalli o meno la teoria del c.d. insurance model of judicial review proposta da Ginsburg. Da questa prospettiva, i risultati consentono di asserire che in Indonesia il gene della democrazia sia robusto. Lo scontro del 2011 fra gli organi politici da un lato e la corte dall’altro evidenzia l’indipendenza dei giudici, pronti a rispondere ai colpi del legislatore per salvaguardare la loro autonomia e per affermare principi fondamentali in qualsiasi ordinamento democratico. Relativamente alla teoria di Ginsburg, valida in altri ordinamenti asiatici, nel caso indonesiano viene smentita. Con riguardo al secondo profilo di indagine, l’approccio relativista adottato consente qualche riflessione sulla circolazione dei modelli e sulla teoria dei formanti. L’innesto della giustizia costituzionale in Indonesia è avvenuto tenendo presente le esperienze tedesca e austriaca, nonché il funzionamento dell’omologo istituto sud-coreano, al quale la corte in esame si ispira per argomentare le proprie decisioni. Si tratta però di una replica parziale: più che al figurino tedesco, l’Indonesia parrebbe richiamarsi all’archetipo storico austriaco del 1920. In aggiunta, indagine rivela il mancato accoglimento, da parte del legislatore indonesiano, del formante culturale che anima l’attività dei tribunali ad hoc negli ordinamenti di democrazia stabilizzata. Di ciò ha risentito il formante legale, rivelando una frattura con l’omologo formante di matrice europea. Lo stesso non può dirsi con riguardo ai giudici indonesiani, i quali hanno cercato di adeguare il formante giurisprudenziale per renderlo coerente con il modello ideale. In finale, la ricerca induce a riflettere sulle nuove rotte del costituzionalismo, fino a non molto tempo fa egemonizzate da alcuni paesi occidentali. Il caso trattato evidenzia che gli idealtipi occidentali rischiano di scolorire in una sequenza di trapianti parziali. Repliche diffuse per aree geografiche non più a partire dall’archetipo originario, bensì da una sua imitazione selettiva radicatasi con successo, tanto da rappresentare essa stessa un’esperienza da prendere a modello.

La circolazione del modello di giustizia costituzionale accentrato in Asia sud-orientale: l'esperienza indonesiana

BALDIN, SERENA
2013-01-01

Abstract

Il presente contributo si inserisce nel progetto di ricerca PRIN 2009 “Dall’autoritarismo alla democrazia. Costruzione dello Stato, mercato, nazione e fratture politico-sociali in Asia e Africa” (coord. unità di Trieste prof. G. Ieraci). Il saggio ha un duplice obiettivo. In primo luogo, si intende valutare se la corte costituzionale indonesiana abbia a disposizione uno strumentario adeguato per erigersi a baluardo della democrazia e dei nuovi principi dell’ordinamento e se la ratio della sua istituzione avalli o meno la teoria del c.d. insurance model of judicial review proposta da Ginsburg. Da questa prospettiva, i risultati consentono di asserire che in Indonesia il gene della democrazia sia robusto. Lo scontro del 2011 fra gli organi politici da un lato e la corte dall’altro evidenzia l’indipendenza dei giudici, pronti a rispondere ai colpi del legislatore per salvaguardare la loro autonomia e per affermare principi fondamentali in qualsiasi ordinamento democratico. Relativamente alla teoria di Ginsburg, valida in altri ordinamenti asiatici, nel caso indonesiano viene smentita. Con riguardo al secondo profilo di indagine, l’approccio relativista adottato consente qualche riflessione sulla circolazione dei modelli e sulla teoria dei formanti. L’innesto della giustizia costituzionale in Indonesia è avvenuto tenendo presente le esperienze tedesca e austriaca, nonché il funzionamento dell’omologo istituto sud-coreano, al quale la corte in esame si ispira per argomentare le proprie decisioni. Si tratta però di una replica parziale: più che al figurino tedesco, l’Indonesia parrebbe richiamarsi all’archetipo storico austriaco del 1920. In aggiunta, indagine rivela il mancato accoglimento, da parte del legislatore indonesiano, del formante culturale che anima l’attività dei tribunali ad hoc negli ordinamenti di democrazia stabilizzata. Di ciò ha risentito il formante legale, rivelando una frattura con l’omologo formante di matrice europea. Lo stesso non può dirsi con riguardo ai giudici indonesiani, i quali hanno cercato di adeguare il formante giurisprudenziale per renderlo coerente con il modello ideale. In finale, la ricerca induce a riflettere sulle nuove rotte del costituzionalismo, fino a non molto tempo fa egemonizzate da alcuni paesi occidentali. Il caso trattato evidenzia che gli idealtipi occidentali rischiano di scolorire in una sequenza di trapianti parziali. Repliche diffuse per aree geografiche non più a partire dall’archetipo originario, bensì da una sua imitazione selettiva radicatasi con successo, tanto da rappresentare essa stessa un’esperienza da prendere a modello.
2013
http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=412826
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