Il contributo affronta il problema del rapporto fra autonomia regionale e diritti, con particolare riferimento a quelli sociali, alla luce della tendenza dei legislatori locali a circoscriverne la spettanza in base a requisiti di residenza variamente configurati. La giurisprudenza costituzionale, che pure aveva sanzionato con rigore discriminazioni in materia di prestazioni sociali legate alla residenza cd. qualificata, pare ora ammettere una suddivisione interna alla categoria, sulla base dell’attinenza del diritto sociale ai bisogni della persona in quanto tale, o piuttosto al suo duraturo legame col territorio della Regione, in quest’ultimo caso avallando per conseguenza scelte locali restrittive, tali da creare una sorta di cittadinanza regionale di dubbia costituzionalità. Perplessità sorgono infatti alla luce di parametri quali il principio di uguaglianza, in un settore informato alla logica della solidarietà, e la libertà di circolazione, rilevante anche nella sua dimensione europea, quale divieto di discriminazioni indirette a danno del cittadino comunitario, che, una volta accertate, avrebbero a riverberarsi in una discriminazione rovesciata in pregiudizio del cittadino italiano, e dunque in un conseguente problema di uguaglianza. Inoltre, ragionando di specifiche provvidenze, si evidenziano gli agganci costituzionali che paiono ostacolarne la compressione in base alla residenza pluriennale, anche considerando la reciproca connessione tra le prestazioni che connotano il sistema di sostegno agli stati di bisogno. Ci si sofferma infine sui peculiari argomenti che la Corte spende per giustificare la dimensione regionale di singole prestazioni (sostegno alla natalità, accesso all’edilizia popolare…), al fine di porne in dubbio la tenuta, ipotizzando infine che, pur sottotraccia, l’argomento finanziario abbia svolto un ruolo nel determinare questa svolta restrittiva della Corte costituzionale.

La «dimensione regionale» nell'accesso alle provvidenze sociali

MONEGO, DAVIDE
2014-01-01

Abstract

Il contributo affronta il problema del rapporto fra autonomia regionale e diritti, con particolare riferimento a quelli sociali, alla luce della tendenza dei legislatori locali a circoscriverne la spettanza in base a requisiti di residenza variamente configurati. La giurisprudenza costituzionale, che pure aveva sanzionato con rigore discriminazioni in materia di prestazioni sociali legate alla residenza cd. qualificata, pare ora ammettere una suddivisione interna alla categoria, sulla base dell’attinenza del diritto sociale ai bisogni della persona in quanto tale, o piuttosto al suo duraturo legame col territorio della Regione, in quest’ultimo caso avallando per conseguenza scelte locali restrittive, tali da creare una sorta di cittadinanza regionale di dubbia costituzionalità. Perplessità sorgono infatti alla luce di parametri quali il principio di uguaglianza, in un settore informato alla logica della solidarietà, e la libertà di circolazione, rilevante anche nella sua dimensione europea, quale divieto di discriminazioni indirette a danno del cittadino comunitario, che, una volta accertate, avrebbero a riverberarsi in una discriminazione rovesciata in pregiudizio del cittadino italiano, e dunque in un conseguente problema di uguaglianza. Inoltre, ragionando di specifiche provvidenze, si evidenziano gli agganci costituzionali che paiono ostacolarne la compressione in base alla residenza pluriennale, anche considerando la reciproca connessione tra le prestazioni che connotano il sistema di sostegno agli stati di bisogno. Ci si sofferma infine sui peculiari argomenti che la Corte spende per giustificare la dimensione regionale di singole prestazioni (sostegno alla natalità, accesso all’edilizia popolare…), al fine di porne in dubbio la tenuta, ipotizzando infine che, pur sottotraccia, l’argomento finanziario abbia svolto un ruolo nel determinare questa svolta restrittiva della Corte costituzionale.
2014
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