Il contributo tratta dell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale circa le condizioni di ammissibilità dei conflitti di attribuzione intersoggettivi su atti amministrativi esecutivi di fonti primarie non contestate in termini: a partire da una tendenziale apertura, diversamente argomentata, anche dalla dottrina (intrinseca novità di ogni atto amministrativo, indisponibilità delle competenze costituzionali), sino all’ormai consolidato orientamento di chiusura, a scongiurare il rischio che l’impugnativa sull’atto celi una tardiva censura della legge che ne sta a fondamento. Con la conseguenza che il conflitto è ammesso solo qualora l’atto, pur esecutivo, presenti autonoma capacità lesiva, come avviene qualora la legge mantenga margini di apprezzamento discrezionale in capo all’autorità amministrativa. Il tema è tuttavia analizzato anche in una prospettiva diversa, e quasi rovesciata, quella della tempestiva impugnazione in via principale della legge, con riguardo agli effetti che il suo eventuale annullamento sia destinato a produrre sull’ammissibilità del ricorso. Quesito cui la Corte ha dato risposte diverse, a seconda che sussista o meno identità soggettiva nei due giudizi, sulla legge e sull’atto esecutivo: risposte che vengono considerate in una prospettiva critica, specie in relazione alla neutralizzazione dell’efficacia erga omnes della sentenza di accoglimento, che sembra derivarne qualora la Corte escluda l’ammissibilità del conflitto. Infine, anche la soluzione che la Consulta suggerisce in questo caso, ovvero il ricorso alla giustizia comune, è analizzata in quelli che paiono i sui principali punti deboli.

Conflitto intersoggettivo su atto meramente esecutivo ed impugnazione in via principale della relativa base legale

MONEGO, DAVIDE
2014-01-01

Abstract

Il contributo tratta dell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale circa le condizioni di ammissibilità dei conflitti di attribuzione intersoggettivi su atti amministrativi esecutivi di fonti primarie non contestate in termini: a partire da una tendenziale apertura, diversamente argomentata, anche dalla dottrina (intrinseca novità di ogni atto amministrativo, indisponibilità delle competenze costituzionali), sino all’ormai consolidato orientamento di chiusura, a scongiurare il rischio che l’impugnativa sull’atto celi una tardiva censura della legge che ne sta a fondamento. Con la conseguenza che il conflitto è ammesso solo qualora l’atto, pur esecutivo, presenti autonoma capacità lesiva, come avviene qualora la legge mantenga margini di apprezzamento discrezionale in capo all’autorità amministrativa. Il tema è tuttavia analizzato anche in una prospettiva diversa, e quasi rovesciata, quella della tempestiva impugnazione in via principale della legge, con riguardo agli effetti che il suo eventuale annullamento sia destinato a produrre sull’ammissibilità del ricorso. Quesito cui la Corte ha dato risposte diverse, a seconda che sussista o meno identità soggettiva nei due giudizi, sulla legge e sull’atto esecutivo: risposte che vengono considerate in una prospettiva critica, specie in relazione alla neutralizzazione dell’efficacia erga omnes della sentenza di accoglimento, che sembra derivarne qualora la Corte escluda l’ammissibilità del conflitto. Infine, anche la soluzione che la Consulta suggerisce in questo caso, ovvero il ricorso alla giustizia comune, è analizzata in quelli che paiono i sui principali punti deboli.
2014
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