Lo scritto prende le mosse da un questione di costituzionalità relativa al premio di maggioranza previsto dalla legge elettorale lombarda, in relazione al collegamento fra l’elezione del Presidente e quella del Consiglio, in assenza di un livello minimo di consenso per le liste circoscrizionali nonché, in una determinata ipotesi, anche per il Presidente. Il profilo indagato è la nozione di rilevanza che la Corte costituzionale assume per dichiarare inammissibile la censura, nozione strettamente legata al “riscontro” del vizio nella concreta vicenda elettorale, presupposto questo non sempre richiesto nella prassi. Il rigore processuale testimoniato dalla vicenda esaminata può trovare spiegazione nella peculiarità della “materia” coinvolta: la legislazione elettorale, la cui eventuale dichiarazione di incostituzionalità incide su risultati ormai concretatisi, difficilmente revocabili se non al prezzo di porre in forse ulteriori principi costituzionali connessi alla manifestazione del voto popolare. Da qui una differenza sul modo di intendere la rilevanza, a seconda che essa riguardi una questione sorta in un giudizio di accertamento, come tale scollegato da una concreta vicenda elettorale, o piuttosto in un giudizio di annullamento dei relativi esiti, caso in cui il riscontro del vizio sembra assumere rilievo decisivo, ai fine di evitare che la rappresentanza venga alterata in virtù di profili di incostituzionalità meramente potenziali, in concreto insussistenti.
La rilevanza di una questione di legittimità sul premio di maggioranza regionale fra "riscontro" del vizio, applicabilità della norma ed influenza della decisione di costituzionalità
MONEGO, DAVIDE
2016-01-01
Abstract
Lo scritto prende le mosse da un questione di costituzionalità relativa al premio di maggioranza previsto dalla legge elettorale lombarda, in relazione al collegamento fra l’elezione del Presidente e quella del Consiglio, in assenza di un livello minimo di consenso per le liste circoscrizionali nonché, in una determinata ipotesi, anche per il Presidente. Il profilo indagato è la nozione di rilevanza che la Corte costituzionale assume per dichiarare inammissibile la censura, nozione strettamente legata al “riscontro” del vizio nella concreta vicenda elettorale, presupposto questo non sempre richiesto nella prassi. Il rigore processuale testimoniato dalla vicenda esaminata può trovare spiegazione nella peculiarità della “materia” coinvolta: la legislazione elettorale, la cui eventuale dichiarazione di incostituzionalità incide su risultati ormai concretatisi, difficilmente revocabili se non al prezzo di porre in forse ulteriori principi costituzionali connessi alla manifestazione del voto popolare. Da qui una differenza sul modo di intendere la rilevanza, a seconda che essa riguardi una questione sorta in un giudizio di accertamento, come tale scollegato da una concreta vicenda elettorale, o piuttosto in un giudizio di annullamento dei relativi esiti, caso in cui il riscontro del vizio sembra assumere rilievo decisivo, ai fine di evitare che la rappresentanza venga alterata in virtù di profili di incostituzionalità meramente potenziali, in concreto insussistenti.File | Dimensione | Formato | |
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