Il contributo muove da una pornuncia della Corte costituzionale relativa alla disciplina della propaganda elettorale. La Corte, in particolare, con sentenza n. 79 del 2016, ha dichiarato infondata una questione di legittimità costituzionale relativa ad un aspetto (inerente alle sanzioni penali) della disciplina della propaganda elettorale delle elezioni amministrative locali. L'iter processuale della vicenda risulta particolarmente complesso e fornisce l'occasione per misurare la tenuta di alcune categorie processuali correntemente utilizzate dalla Corte costituzionale. Con riguardo al merito della questione, una volta ricostruito il tessuto normativo che disciplina la materia, e i precedenti giurisprudenziali che l'hanno interessata, si esamina la possibilità, anche alla luce appunto dei diversi precedenti, di addivenire ad una soluzione diversa da quella adottata dalla Corte. In effetti, attraverso una diversa ricostruzione del termine di paragone nel giudizio di eguaglianza, anche sulla scorta dell'esercizio di poteri ufficiosi da parte della Corte, una soluzione diversa al problema, che eviti evidenti disarmonie di disciplina tra vari tipologie di competizioni elettorali, sarebbe realizzabile ed anzi auspicabile.
Propaganda elettorale da parte di pubbliche amministrazioni ed elezioni amministrative. Una questione ancora aperta dopo l'intervento della Corte costituzionale
DOLSO, GIAN PAOLO
2016-01-01
Abstract
Il contributo muove da una pornuncia della Corte costituzionale relativa alla disciplina della propaganda elettorale. La Corte, in particolare, con sentenza n. 79 del 2016, ha dichiarato infondata una questione di legittimità costituzionale relativa ad un aspetto (inerente alle sanzioni penali) della disciplina della propaganda elettorale delle elezioni amministrative locali. L'iter processuale della vicenda risulta particolarmente complesso e fornisce l'occasione per misurare la tenuta di alcune categorie processuali correntemente utilizzate dalla Corte costituzionale. Con riguardo al merito della questione, una volta ricostruito il tessuto normativo che disciplina la materia, e i precedenti giurisprudenziali che l'hanno interessata, si esamina la possibilità, anche alla luce appunto dei diversi precedenti, di addivenire ad una soluzione diversa da quella adottata dalla Corte. In effetti, attraverso una diversa ricostruzione del termine di paragone nel giudizio di eguaglianza, anche sulla scorta dell'esercizio di poteri ufficiosi da parte della Corte, una soluzione diversa al problema, che eviti evidenti disarmonie di disciplina tra vari tipologie di competizioni elettorali, sarebbe realizzabile ed anzi auspicabile.File | Dimensione | Formato | |
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