Il regime di non imponibilità Iva previsto per le prestazioni di servizi connesse con gli scambi internazionali (art. 9, D. P. R. 633/1972), deve essere applicato anche alle operazioni poste in essere nel c.d. retroporto, cioè in aree esterne a quelle prettamente portuali funzionalmente connesse con queste ultime. Secondo l’Agenzia, infatti, il vincolo impresso a tali aree (e, quindi, la indispensabilità delle stesse) fa sì che, al di là del dato formale, esse debbano godere del regime di favore in quanto direttamente necessarie al “funzionamento e la manutenzione degli impianti”, ovvero ai “movimenti dei mezzi di trasporto”.
L’Agenzia delle Entrate estende il regime di non imponibilità iva dei servizi prestati nelle aree portuali a quelli svolti in strutture esterne “strettamente connesse"
Campailla
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2020-01-01
Abstract
Il regime di non imponibilità Iva previsto per le prestazioni di servizi connesse con gli scambi internazionali (art. 9, D. P. R. 633/1972), deve essere applicato anche alle operazioni poste in essere nel c.d. retroporto, cioè in aree esterne a quelle prettamente portuali funzionalmente connesse con queste ultime. Secondo l’Agenzia, infatti, il vincolo impresso a tali aree (e, quindi, la indispensabilità delle stesse) fa sì che, al di là del dato formale, esse debbano godere del regime di favore in quanto direttamente necessarie al “funzionamento e la manutenzione degli impianti”, ovvero ai “movimenti dei mezzi di trasporto”.File | Dimensione | Formato | |
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