La GPA è una forma di procreazione medicalmente assistita in cui la gravidanza è portata a termine da una persona per conto di single o di una coppia. Essa interessa principalmente persone eterosessuali: secondo i dati concernenti l’Italia, infatti, si stima che, su una media di 250 GPA avvenute all’estero, circa il 90% abbia riguardato coppie eterosessuali. Dal 3 dicembre 2024, la gestazione per altri (GPA) è reato in Italia anche se commessa all’estero da cittadini italiani. La l. n. 169/2024 ha aggiunto all’art. 12 c. 6 della l. n. 40/20042 la seguente dicitura: «Se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla maternità surrogata, sono commessi all’estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana». L’articolo esplora l’evidente impatto del divieto di GPA all’italiana sui diritti umani, prendendo le mosse dalla descrizione del contenuto della disciplina derivante dalla l. n. 40/2004 come modificata dalla l. n. 169/2024. Prima dell’entrata in vigore della l. n. 169/2024, l’art. 12 già statuiva la perseguibilità del reato di GPA commesso in Italia, ora integrato dal divieto di GPA descritto impropriamente come ‘universale’ nei dibattiti politici e dai media. I soggetti di genere colpiti dalla legislazione italiana sulla GPA subiscono una limitazione o addirittura una soppressione dei propri diritti proprio a causa dell’applicazione dello stereotipo della bigenitorialità eterosessuale obbligatoria. Quest'ultimo rileva dal punto di vista della tutela internazionale dei diritti umani per le conseguenze discriminatorie che genera: il divieto di GPA si applica in particolare ad una parte della popolazione, causando una forma di discriminazione indiretta. Al trattamento differenziato sono maggiormente soggetti le coppie omosessuali (specialmente gay) e i genitori single rispetto alle coppie eterosessuali, che corrono, invece, un rischio minore di essere perseguiti per aver fatto ricorso alla GPA all’estero. Di fatto, la l. n. 169/2024, insieme alla sua precedente l. n. 40/2004, incorpora una norma di genere (sociale) che dà per scontato che gli individui cumulativamente (1) abbiano, o meglio, 'facciano' un genere specifico per poter essere genitori e (2) compiano atti sociali conformi alle loro specifiche attrazioni inserendosi in un rapporto duale eterosessuale. Cioè a dire, la liceità di determinate modalità di diventare e di essere genitori e, più in generale, di identificarsi con un certo genere presuppone l’obbligatorietà dell’eterosessualità come unico orientamento ammesso. L'articolo si conclude con una riflessione sull'attribuzione alla pratica di GPA della connotazione di reato di stampo cosiddetto ‘universale’, che manifesta la volontà dei suoi autori di colonizzare il discorso sulla riproduzione e la genitorialità con una visione miope tanto della società quanto di politica del diritto.
Gestazione per altri all’italiana: persone, diritti e stereotipi di genere di un reato 'universale'
Giovanna Gilleri
2025-01-01
Abstract
La GPA è una forma di procreazione medicalmente assistita in cui la gravidanza è portata a termine da una persona per conto di single o di una coppia. Essa interessa principalmente persone eterosessuali: secondo i dati concernenti l’Italia, infatti, si stima che, su una media di 250 GPA avvenute all’estero, circa il 90% abbia riguardato coppie eterosessuali. Dal 3 dicembre 2024, la gestazione per altri (GPA) è reato in Italia anche se commessa all’estero da cittadini italiani. La l. n. 169/2024 ha aggiunto all’art. 12 c. 6 della l. n. 40/20042 la seguente dicitura: «Se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla maternità surrogata, sono commessi all’estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana». L’articolo esplora l’evidente impatto del divieto di GPA all’italiana sui diritti umani, prendendo le mosse dalla descrizione del contenuto della disciplina derivante dalla l. n. 40/2004 come modificata dalla l. n. 169/2024. Prima dell’entrata in vigore della l. n. 169/2024, l’art. 12 già statuiva la perseguibilità del reato di GPA commesso in Italia, ora integrato dal divieto di GPA descritto impropriamente come ‘universale’ nei dibattiti politici e dai media. I soggetti di genere colpiti dalla legislazione italiana sulla GPA subiscono una limitazione o addirittura una soppressione dei propri diritti proprio a causa dell’applicazione dello stereotipo della bigenitorialità eterosessuale obbligatoria. Quest'ultimo rileva dal punto di vista della tutela internazionale dei diritti umani per le conseguenze discriminatorie che genera: il divieto di GPA si applica in particolare ad una parte della popolazione, causando una forma di discriminazione indiretta. Al trattamento differenziato sono maggiormente soggetti le coppie omosessuali (specialmente gay) e i genitori single rispetto alle coppie eterosessuali, che corrono, invece, un rischio minore di essere perseguiti per aver fatto ricorso alla GPA all’estero. Di fatto, la l. n. 169/2024, insieme alla sua precedente l. n. 40/2004, incorpora una norma di genere (sociale) che dà per scontato che gli individui cumulativamente (1) abbiano, o meglio, 'facciano' un genere specifico per poter essere genitori e (2) compiano atti sociali conformi alle loro specifiche attrazioni inserendosi in un rapporto duale eterosessuale. Cioè a dire, la liceità di determinate modalità di diventare e di essere genitori e, più in generale, di identificarsi con un certo genere presuppone l’obbligatorietà dell’eterosessualità come unico orientamento ammesso. L'articolo si conclude con una riflessione sull'attribuzione alla pratica di GPA della connotazione di reato di stampo cosiddetto ‘universale’, che manifesta la volontà dei suoi autori di colonizzare il discorso sulla riproduzione e la genitorialità con una visione miope tanto della società quanto di politica del diritto.Pubblicazioni consigliate
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